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sabato 11 febbraio 2012

Di che cosa stiamo parlando?


A Lecce, il prossimo 26 febbraio, la locale coalizione di centro-destra terrà delle consultazioni per la scelta del candidato Sindaco in vista delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio. Le famose "primarie".

La campagna elettorale è in pieno svolgimento. Uno dei contendenti, Paolo Pagliaro, candidato di Alleanza per Lecce, parlando del commercio in città, tra le altre cose, ha detto: "Licenze, permessi e autorizzazioni saranno il prerequisito per qualsiasi attività". 

Ma di che cosa stiamo parlando? Possibile che chi ambisce a diventare Sindaco di Lecce non sappia che, da qui a breve e per molte attività già d'adesso, i poteri degli enti locali non rappresenteranno più il prerequisito per nulla?

C'è stata un'accelerazione in tal senso. 

Proprio in uno dei suoi ultimi atti il Governo Berlusconi, l'area politica di cui il candidato Pagliaro fa parte, sancì che "l'iniziativa e  l'attivita'  economica  privata  sono  libere  ed  e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge".

Possibile che la propaganda politica possa spingersi fino a questo punto? E se non fosse propaganda sarebbe possibile non saperlo? 

L'antitrust ha chiesto la massima liberalizzazione possibile, specificando che i limiti tutt'ora vigenti, che saranno poi ridotti all'osso, non devono e non dovranno essere utilizzati per distorcere la libera concorrenza.

Insomma: più persone, meno Stato!

Giusto per farsi un'idea del perché di questa critica, qua sotto ci sono gli articoli del decreto "Cresci Italia" e della manovera finanziaria di agosto-settembre.

Il decreto "Cresci Italia", all'articolo 1, recita:

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di liberta’ di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o reventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attivita’ economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalita’;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita’ economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita’ pubbliche perseguite, nonche’ le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita’ economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita’ pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attivita’ economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia’ presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita’, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.


Il decreto legge n. 138/2011, all'articolo 3, dice che: 

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui l'iniziativa e  l'attivita'  economica  privata  sono  libere  ed  e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge  nei soli casi di:    
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli  obblighi internazionali;    
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;    
c) danno alla sicurezza,  alla  liberta',  alla  dignita'  umana  e contrasto con l'utilita' sociale;    
d) disposizioni  indispensabili  per  la  protezione  della  salute umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;    
e) disposizioni ((relative alle attivita'  di  raccolta  di  giochi pubblici ovvero)) che ((comunque)) comportano effetti  sulla  finanza pubblica.    
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese. 

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